Le presenti “Condizioni” definiscono le condizioni generali dei rapporti d’acquisto in base alle quali il Fornitore fornirà a Omnia Service Italia Srl a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sesto fiorentino (FI), Viale Ludovico Ariosto 492/P, P.IVA e Codice Fiscale 0564990483 (d’ora in avanti anche “Committente”) i Beni e Servizi richiesti.
1. Definizioni
Per “Consociate” si intendono soggetti che controllano, sono controllate da, o sono sotto il comune controllo di una delle parti (Fornitore o Committente, nel loro insieme “Le Parti”).
“Accordo” indica le presenti Condizioni.
“Ordine d’acquisto” indica l’ordine d’acquisto inviato dal Committente al Fornitore;
“Contratto” indica la Scrittura Privata eventualmente stipulata tra le parti per dettagliare le attività da svolgere.
“Cliente” indica il cliente finale del Committente.
“Personale” indica i dipendenti, i rappresentanti, gli appaltatori o rivenditori del Committente o del Fornitore a seconda dei casi.
“Corrispettivi” indica i prezzi concordati, anche con riferimento a pagamento e valuta, per i Beni e Servizi, incluse le tasse ed oneri, così come precisato nel relativo Ordine d’acquisto.
2. Descrizione della prestazione
Il Fornitore fornirà Beni e Servizi precisati nel relativo Ordine d’acquisto e/o nel Contratto secondo i termini specificati nell’Accordo.
3. Determinazione dei Corrispettivi
Il Fornitore offrirà i Beni e/o i Servizi al Committente ai Corrispettivi stabiliti. I Corrispettivi per i Beni e/o i Servizi definiti nell’Ordine d’acquisto ed accettati dal Committente più il pagamento delle tasse applicabili e/o degli oneri di legge, costituiranno l’unico importo dovuto al Fornitore da parte del Committente. Il Fornitore si assume qualsiasi altro onere e/o spesa connesso con i Beni e/o Servizi.
4. Tasse
Il Fornitore indicherà nelle proprie fatture tutte le tasse applicabili dovute dal Committente, se del caso, in conformità alle norme fiscali applicabili, e con un’appropriata divisione tra Beni e Servizi, tassabili e non tassabili. Il Fornitore si assume la responsabilità di inviare i pagamenti di tali tasse tempestivamente all’autorità governativa appropriata in ciascuna giurisdizione. Il Fornitore si impegna a calcolare in modo appropriato qualsiasi tassa applicabile al momento della fattura. Il Fornitore sarà l’unico responsabile di tutte le tasse relative a proprietà, attrezzature o software presi a noleggio o acquistati.
Il Fornitore terrà indenne il Committente da qualsiasi richiesta di pagamento somme e/o di risarcimento danni da parte di qualsiasi Ente impositore relativa alle tasse pagate dal Committente al Fornitore, e per qualsiasi sanzione, multa, integrazione alla tassa o interessi imposti a seguito del mancato pagamento della tassa da parte del Fornitore al relativo Ente impositore.
Il Fornitore, inoltre, terrà indenne il Committente da qualsiasi pretesa avanzata dall’ente delle imposte per sanzioni, multe, integrazioni o interessi dovuti in seguito alla mancata fatturazione al Committente, da parte del Fornitore, dell’esatto ammontare della tassa.
5. Pagamenti ed accettazione
I termini di pagamento verranno precisati nel relativo Ordine d’acquisto. I Beni e/o Servizi verranno assoggettati ad ispezione, verifica, accettazione o eventuale rifiuto in conformità ai criteri di accettazione e/o completamento precisati nel relativo Ordine d’acquisto.
Per quanto riguarda i Beni ed i Servizi forniti, il Committente o il Cliente possono, a loro discrezione, rifiutare i Beni e/o i Servizi non conformi ai criteri di accettazione e/o completamento e richiederne il relativo rimborso, oppure chiedere al Fornitore, mediante comunicazione scritta del Committente, di riparare o sostituire tali Beni o rieseguire tali Servizi, senza alcun addebito e in modo tempestivo.
6. Garanzie
Il Fornitore presta le seguenti garanzie contrattuali:
È in possesso dei requisiti, poteri e capacità necessari per stipulare contratti e l’esecuzione delle attività ordinata o la fornitura dei Beni richiesti avverrà nel rispetto di qualsiasi legge, normativa o regolamento di cui il Fornitore è o sarà tenuto all’osservanza;
È un soggetto debitamente costituito in forma di società di capitali o di persone;
Nessuna pretesa, obbligo, sottoposizione a pegno e/o qualsiasi azione è in corso o viene minacciata nei confronti del Fornitore tale che possa interferire con i diritti del Committente;
Ha comunicato al Committente per iscritto l’esistenza di qualsiasi codice di terze parti, incluso a titolo di esempio il codice sorgente aperto, che è incluso o fornito in associazione con i Beni e che il Fornitore ed i Beni sono conformi a tutti gli accordi di licenza applicabili a tale codice di terze parti;
I Beni e/o i Servizi non violano diritti di privacy, pubblicità, reputazione o di proprietà intellettuale di terze parti;
I Beni sono privi di difetti di progettazione, di materiali e di lavorazione e sono conformi alle garanzie standard dei Programmi;
I Beni sono sicuri per qualsiasi uso compatibile con le garanzie, le specifiche e i requisiti di cui all’Ordine d’acquisto;
I Beni non contengono alcun Codice Nocivo;
I Servizi verranno prestati adoperando ragionevole diligenza e capacità conformemente al relativo Ordine d’acquisto;
I Beni sono nuovi e non contengono parti usate né revisionate;
Il Fornitore dovrà conoscere e dovrà agire in conformità a tutte le leggi, i regolamenti, gli usi e le politiche sull’importazione e l’esportazione applicabili.
7. Proprietà Intellettuale del software
Tutto il software su cui lavorerà il personale del Fornitore sarà di esclusiva proprietà intellettuale del Committente o, in virtù degli accordi intrapresi da parte del Committente, del Cliente finale. In ogni caso, il Fornitore non potrà vantare mai e per nessuna ragione alcun diritto su di esso e pertanto fin da adesso vi rinuncia espressamente.
8. Responsabilità del Fornitore per richieste di risarcimento da parte di Terzi
Il Fornitore difenderà, malleverà ed indennizzerà, comprese le spese legali, il Committente, il personale del Committente, il Cliente ed il personale del Cliente in caso di richieste di risarcimento danni sia patrimoniali che non patrimonialida parte di terzi che sorgano a seguito di atti ed omissioni colpose o dolose del Fornitore o del Personale del Fornitore oppure per violazioni da parte del Fornitore di qualsiasi termine dell’Accordo.
Il Fornitore difenderà, o a discrezione del Committente collaborerà alla difesa, malleverà ed indennizzerà, incluse le spese legali, il Committente, il Personale del Committente e del Cliente in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi dovute al fatto che i Beni e/o i Servizi del Fornitore violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
9. Limitazione di responsabilità tra Fornitore e Committente
La limitazione di responsabilità troverà applicazione nei limiti previsti dall’art. 1229 c.c.. In nessun caso le parti saranno responsabili per i danni derivanti da lucro cessante, mancati profitti, danni accidentali, indiretti, consequenziali o a carattere esemplare.
La presente reciproca Limitazione di Responsabilità non limita gli obblighi e le responsabilità del Fornitore definite nella Sezione “Responsabilità del Fornitore per richieste di risarcimento da parte di Terzi”.
10. Fornitore e Personale del Fornitore – Divieto di subappalto
Il Fornitore è un appaltatore autonomo e l’Ordine d’acquisto e/o il Contratto non crea alcun rapporto d’agenzia, di società o di joint venture tra il Committente ed il Fornitore o tra il Committente ed il Personale del Fornitore. Il Committente non si assume alcun impegno o responsabilità per il Personale del Fornitore. Il Fornitore, in particolare:
Garantirà che lui stesso ed il proprio Personale ottemperino alle vigenti leggi, normative, ordinanze e ai requisiti per l’esercizio dell’attività;
Sarà responsabile per la supervisione, il controllo, le retribuzioni, gli obblighi assistenziali e previdenziali, la salute e la sicurezza del Personale del Fornitore;
Assicurerà che il Personale del Fornitore destinato all’esecuzione presso la sede del Committente rispetti le Direttive Interne previste.
Il Fornitore non ha la facoltà di affidare o subappaltare ad altri soggetti (siano essi persone giuridiche o fisiche), neppure parzialmente i Servizi da fornire senza essere stato preventivamente ed espressamente autorizzato dal Committente.
Nonostante quanto previsto in questa sottosezione, l’uso di subappaltatori e/o di altri soggetti terzi da parte del Fornitore non solleverà il Fornitore dalla responsabilità relativa alla prestazione del subappaltatore o del soggetto terzo utilizzato dal Fornitore che rimarrà l’unico responsabile nei confronti del Committente per le obbligazioni assunte. Il Committente si riserva, a sua discrezione, il diritto di rifiutare l’uso di subappaltatori e/o di altri soggetti terzi da parte del Fornitore.
11. Direttive interne e accesso alla sede
Il Fornitore:
Dovrà garantire che il proprio Personale destinato all’esecuzione delle attività di cui all’Ordine d’acquisto con incarichi di lavoro presso la sede del Committente o del Cliente del Committente, agisca in conformità alle direttive interne del Committente o del Cliente del Committente;
Dovrà, se previsto, ottenere dal Committente un badge di identificazione valido per ogni persona e garantire che tale badge venga mostrato per accedere alla sede del Committente durante la permanenza al suo interno;
Su richiesta del Committente, dovrà allontanare una persona dalla sede del Committente e non destinare nuovamente a tale persona incarichi di lavoro presso la sede del Committente (il Committente non è obbligato a motivare tale richiesta);
Dovrà comunicare immediatamente al Committente il completamento o la conclusione di qualsiasi incarico e restituire entro 3 giorni al Committente il badge di identificazione di proprietà del Committente;
Dovrà garantire che il proprio Personale destinato all’esecuzione delle attività di cui all’Ordine d’acquisto non conduca alcuna attività non correlata all’attività commerciale del Committente (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo colloqui, assunzioni, licenziamenti o raccomandazioni personali) presso la sede del Committente;
Dovrà garantire che il proprio Personale destinato dal all’esecuzione delle attività di cui all’Ordine d’acquisto non invii o riceva posta non correlata con le attività del Committente oggetto dell’incarico, utilizzando i sistemi di posta del Committente;
Dovrà garantire che il proprio Personale destinato all’esecuzione delle attività di cui all’Ordine d’acquisto non venda, pubblicizzi o commercializzi alcun prodotto o distribuisca materiale stampato, scritto o grafico presso la sede del Committente senza l’autorizzazione scritta del Committente;
Dovrà comunicare tempestivamente al Committente eventuali casi di infortunio o di violazione della sicurezza che comportino la perdita, l’errato utilizzo dei beni materiali e immateriali del Committente o danni agli stessi;
Dovrà esercitare costantemente i propri poteri di controllo sul proprio Personale, messo a disposizione al Committente, senza addebitare al Committente alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell’Ordine d’acquisto e/o nel Contratto. Il Fornitore sarà responsabile della supervisione riguardo a tutte le decisioni ordinarie inerenti al rapporto di lavoro correlate al Personale del Fornitore, incluse le decisioni relative a: salari, orari, termini e condizioni del contratto di lavoro, assunzione, disciplina e risoluzione del contratto. Il Fornitore sarà anche responsabile della formazione del proprio Personale.
Il Personale del Fornitore:
Non dovrà rimuovere i Beni del Committente dalla sede del Committente, senza l’autorizzazione del Committente;
Dovrà utilizzare i Beni del Committente esclusivamente ai fini dell’incarico ed inoltre dovrà risarcire il Committente per qualsiasi utilizzo non autorizzato che abbia provocato danni;
Dovrà collegarsi, interagire con o utilizzare esclusivamente programmi, tool o routine che il Committente abbia approvato come mezzi necessari per fornire i Servizi;
Non dovrà condividere o rivelare ID utente, password, chiavi di crittografia o numeri telefonici delle porte di connessione dei computer;
Se i Beni del Committente sono coperti da riservatezza, non dovrà copiare, diffondere o lasciare incustoditi o non protetti tali Beni. Il Committente ha il diritto di controllare periodicamente i dati del Fornitore contenuti nei Beni del Committente.
12. Risoluzione e recesso
Salvo quanto previsto dall’eventuale Contratto, ciascuna delle parti può risolvere l’Accordo e quindi interrompere la fornitura, senza nulla dovere per giusta causa, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, per l’inadempimento sostanziale dell’altra parte. Fatto salvo quanto diversamente indicato nella comunicazione di inadempimento, tale risoluzione sarà efficace a decorrere dal trentesimo giorno dalla richiesta di porre rimedio all’inadempimento, se la causa non viene eliminata.
Ove il Fornitore non adempia a una qualunque obbligazione assunta, il Committente potrà intimare l’adempimento mediante comunicazione scritta circostanziata da inviarsi a mezzo PEC.
Qualora il Fornitore non elimini l’inadempimento entro il periodo indicato nella comunicazione, l’Accordo si considererà risolto di diritto. Il Committente si riserva altresì il diritto di restituire al Fornitore tutti i componenti consegnati e di ottenere il rimborso di quanto corrisposto al Fornitore, oppure di trattenere tali componenti corrispondendo per essi al Fornitore un importo che sarà pattuito nel rispetto del Corrispettivo previsto nell’Ordine d’acquisto. Il Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto con il Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c. in caso di inadempimento del Fornitore alle seguenti clausole delle Condizioni:
6. Garanzie contrattuali; 10. Fornitore e Personale del Fornitore – Divieto di subappalto; 11. Direttive interne e accesso alla sede; 15. Scambio di informazioni, 16. Protezione dei Dati Personali, 17. Applicazioni delle leggi in materia di sicurezza e tutele del lavoratore, 18. Patto di non concorrenza.
Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti. Il Committente si riserva inoltre il diritto di recedere con effetto immediato dalla collaborazione in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico del Fornitore.
Il Committente, previo un preavviso scritto ed inviato tramite PEC al Fornitore pari ad almeno 30 giorni, potrà in qualunque momento recedere dall’Accordo.
In caso di recesso, il Committente compenserà il Fornitore delle spese ragionevoli e documentate sostenute da quest’ultimo per l’effettuazione delle prestazioni ancora in corso, fino alla data di efficacia del recesso.
13. Cessioni
Le Parti non cederanno i propri diritti o delegheranno o subappalteranno l’esecuzione dei propri obblighi derivanti dall’Accordo a terzi o Consociate senza il previo consenso scritto dell’altra parte. Tale consenso non potrà essere rifiutato senza una valida ragione. Qualsiasi cessione non autorizzata è nulla ed inefficace.
14. Giurisdizione e foro competente – Limiti dell’azione
Il Committente ed il Fornitore accettano che la disciplina, l’interpretazione e la validità dei diritti e degli obblighi delle Parti, derivanti dall’Accordo o in qualsiasi modo riguardanti la materia che ne costituisce l’oggetto, siano regolati dalla legge italiana, indipendentemente dai principi di conflitto in materia di legge applicabile.
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell’applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, le parti, prima di iniziare qualsivoglia procedimento arbitrale o giurisdizionale, si obbligano preliminarmente ad esperire un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e/o modifiche, secondo il regolamento di conciliazione di un Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo o non sia stato risolto entro il termine di 4 mesi a decorrere dal deposito dell’istanza di mediazione, sarà facoltà delle parti rivolgersi all’autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze.
Salvo quanto diversamente previsto dalla legge e senza possibilità di rinuncia o limitazione contrattuale, qualsiasi azione legale o di altro tipo correlata all’Accordo, dovrà essere iniziata non oltre due (2) anni a decorrere dalla data in cui si sia originata la causa dell’azione.
15. Scambio di informazioni
Tutte le informazioni scambiate tra le parti verranno considerate confidenziali. Le parti non renderanno pubblico il contenuto dell’Accordo, dell’Ordine d’acquisto o dell’eventuale Contratto attraverso qualsiasi forma di materiale commerciale o promozionale senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte a meno che ciò non venga imposto dalla legge, purché alla parte che rende pubblico venga concesso ogni trattamento confidenziale disponibile. Il Fornitore userà le informazioni relative all’Accordo soltanto in esecuzione dello stesso. Per qualsiasi dato personale relativo al Personale del Fornitore che il Fornitore metta a disposizione del Committente, il Fornitore avrà ottenuto il previo consenso del Personale del Fornitore alla comunicazione di tali dati personali al Committente e avrà autorizzato il Committente ad utilizzare gli stessi.
16. Protezione dei Dati Personali
Nel caso in cui il Committente comunichi al Fornitore le informazioni relative ad un individuo, una persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili (“Dati Personali”), il Fornitore dichiara e garantisce:
(a) che agirà in conformità alla legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., oltre alle disposizioni contenute nel regolamento UE n. 679/2016) e ai provvedimenti emanati dall’autorità Garante, ove questi ultimi siano applicabili; (b) che accederà, utilizzerà, gestirà e comunicherà a terze parti, trasferirà all’estero o in altro modo tratterà Dati Personali unicamente per l’esecuzione di quanto previsto dall’Ordine d’acquisto e in conformità alle istruzioni del Committente, se esistenti.
Il Fornitore metterà in essere tutte le misure di sicurezza del caso per proteggere i Dati Personali da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso e da qualsiasi altra forma di trattamento illecito dei medesimi Dati Personali. In ogni caso, il Fornitore porrà in essere le misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico contenuto nell’allegato B del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e da qualsiasi futura normativa connessa.
Il Fornitore manleverà il Committente e lo terrà indenne da qualsiasi pretesa, danno, costo e/o spesa che sia, direttamente o indirettamente, conseguenza di violazioni da parte del Fornitore medesimo delle disposizioni di legge applicabili, del presente accordo, e di qualsiasi istruzione rilasciata dal Committente.
17. Applicazioni delle leggi in materia di sicurezza e tutele del lavoratore
Le Parti si impegnano e garantiscono, ciascuna per la parte di propria competenza, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela del lavoratore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni previste dal d.lgs. 81/08 ss.mm.ii..
18. Patto di non concorrenza
Il Fornitore è libero di intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri soggetti diversi dal Committente, purché non si tratti di attività concorrenziale con quella prestata dal Committente.
Al termine della Fornitura, il Fornitore si obbliga a non svolgere la propria attività né ad intrattenere in alcun modo rapporti e relazioni di alcun tipo con i Clienti del Committente con i quali dovesse venire in contatto per almeno 24 mesi successivi al termine della suddetta Fornitura. In caso di violazione di quanto testé pattuito, il Committente sarà facultato ad adire la competente Autorità Giudiziaria per invocare il risarcimento del danno eventualmente ricevuto in seguito alla condotta del Fornitore.
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